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Più agevole il riavvicinamento ai figli minori di 3 anni:

Basta interpretazioni restrittive dell’Agenzia.

La norma è cambiata e la UILPA Entrate interviene!

Richiesta, inoltre, di riavvio trattativa mobilità volontaria.

Con l’allegata nota siamo tempestivamente intervenuti sull’Agenzia evidenziando come la recente favorevole integrazione normativa dell’art. 42 bis L. n. 151/2001 rimuova ogni “alibi” interpretativo che possa limitare l’esercizio del diritto del genitore al riavvicinamento al figlio minore fino ai tre anni.

Come UILPA Entrate in questi anni ci siamo battuti per il pieno riconoscimento del diritto in quanto l’Agenzia, sulla base di una giurisprudenza in parte a lei favorevole e sulla base di una interpretazione assai discutibile (quantomeno sotto il profilo morale), ha adottato sempre più una prassi restrittiva disponendo che la mobilità fosse accordata “generalmente” e diffusamente (sul territorio nazionale) per un solo anno anziché i tre previsti dalla norma.

Grazie alla modifica normativa recentemente sopravvenuta, riteniamo che l’Agenzia debba tempestivamente rimuovere tali prassi restrittiva.

Con l’allegata nota, inoltre, abbiamo colto l’occasione per chiedere il riavvio della contrattazione sulla mobilità affinché si possa giungere tempestivamente ad un nuovo accordo che i colleghi interessati attendono ormai da anni.

Il Coordinamento Nazionale UILPA Entrate resta a disposizione di tutti i colleghi per approfondimenti e/o assistenza sulle tematiche evidenziate. Scriveteci a: entrate@uilpa.it .                      UILPA su Art 42 bis e Mobilità

Roma, 31 agosto 2015    

                                                  Renato Cavallaro