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Acconto_Dirigenti_2013     Destinazione_Quota_Incentivane   Incentivazione_Dirigenti_e_ Aree_Professionali

Informiamo che a seguito dell’incontro di ieri (16 giugno), tra l’Agenzia e le Organizzazioni Sindacali rappresentative dell’Area della Dirigenza, abbiamo sottoscritto gli allegati accordi, relativi:

 

-Ai criteri di ripartizione delle risorse destinate a finanziare, per l’anno 2012, l’incentivazione del personale dirigente e del personale delle aree professionali.

-Ai criteri di destinazione della quota incentivante per l’anno 2012 anche con riferimento al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti della ex Agenzia del Territorio.

-All’erogazione di un acconto della retribuzione di risultato ai dirigenti di II fascia per l’anno 2013.

Nell’ambito della medesima riunione, tra le “varie ed eventuali”, come UILPA Entrate abbiamo rappresentato la criticità, emersa nell’ambito di alcune Direzioni Regionali, inerente l’applicazione, in senso restrittivo, dell’accordo del 6 marzo 2006 relativo “all’incentivazione e sostegno alla mobilità territoriale collegata allo svolgimento degli incarichi dirigenziali”.

In particolare, ci riferiamo agli “assegnatari di primo incarico” che, successivamente al mutato quadro normativo (art. 8, c. 24, d.l. n. 16/2012), di fatto, non sempre avrebbero la “formalità” del rinnovo o della proroga del precedente incarico (requisiti necessari previsti dall’accordo per beneficiare dell’incentivazione). Infatti, il loro prima incarico è stato conferito “…fino all’espletamento della procedura concorsuale…”; circostanza, quest’ultima, che secondo l’interpretazione restrittiva dell’accordo ha determinato il rigetto delle istanze degli interessati anche a seguito di riassegnazione o comunque in costanza di proroga intervenuta anche con atto del Direttore Generale del 29/1/2014 (in conformità all’art.1, c. 14, d.l. n. 150/2013).

Situazione analoga è da riferire anche per gli incaricati “ex Agenzia Territorio” (nelle condizioni prima descritte) nei cui confronti è intervenuta la proroga del precedente incarico.

In tal senso evidenziamo che è proprio la nota dell’Agenzia del 14.6.2006, esplicativa dell’accordo, che considerava rientrante nei benefici dell’incentivazione anche coloro che “con ogni successivo provvedimento…” venga disposto “…una proroga o rinnovo del precedente incarico”.

La problematica è stata da noi evidenziata in un’ottica di “parità di trattamento” e, ove necessario, di miglioramento dell’ormai datato accordo del 2006. L’argomento sarà oggetto di ulteriore confronto con il Direttore Centrale del Personale il quale, medio tempore, ha assunto l’impegno di verificate tutti i numerosi casi di diniego che abbiamo segnalato.

Renato Cavallaro