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POSIZIONI ORGANIZZATIVE SPECIALI
Iniziano a “scricchiolare” le assegnazioni e la regolamentazione unilaterale dell’Agenzia.
Le tesi e le previsioni della UILPA Entrate trovano conferma nelle pronunce dei Giudici!
Nessuna “palla di vetro”: conosciamo il nostro lavoro e la nostra Agenzia…
La recente Ordinanza del TAR Piemonte n. 214/2016 effettua alcune importanti valutazioni e censure sull’istituto delle P.O.S. largamente anticipate, già lo scorso anno, da UILPA Entrate. (UILPA Entrate su P.O.S.)
L’ordinanza, pur avendo natura cautelare e quindi rivedibile nella fase di merito del procedimento, sottolinea almeno due importanti valutazioni.
La prima, nel caso in specie, evidenzia l’assenza di qualsiasi valutazione di natura comparativa nell’ambito della selezione operata dall’Agenzia. Tale prima circostanza “teoricamente” potrebbe essere un caso isolato ma, considerato i contenziosi similari pendenti avviati da vari colleghi e, in alcuni casi, sostenuti anche da UILPA Entrate, riteniamo possa essere un “vulnus” diffuso nell’impostazione dei criteri (peraltro ondivaghi) definiti nel tempo dall’Agenzia.
L’ulteriore valutazione, invece, evidenziata dal TAR Piemonte, riveste valenza generale e riguarda il merito stesso dell’istituto delle P.O.S. così come unilateralmente “regolamentato” dall’Agenzia.
Infatti, il TAR nel riconoscersi competente a giudicare, ritenendo la materia inerente le procedure concorsuali ex art. 63, comma 4 d.lgs. n.165/2001 (!), in quanto la selezione prevista dalla norma istitutiva delle P.O.S. mira ad attribuire, ai funzionari di III Area, nuove posizioni organizzative che vanno a sostituirsi ai corrispondenti “posti dirigenziali” che sono stati soppressi. Cfr. Nota UILPA Entrate del 26.8.2015 all’ex Capo del Personale dell’Agenzia.
Il giudice amministrativo, quindi, valuta le nuove Posizioni Organizzative, anche per le modalità con cui l’Agenzia le ha regolamentate in termini di durata e retribuzione, come figura professionale stabile nell’organizzazione dell’Agenzia. In particolare, considerato l’elevata remunerazione (rispetto alla III Area) e la durata potenzialmente indefinita, nonché noi aggiungiamo per le funzione di fatto assegnate in “sostituzione” di quelle in precedenza “dirigenziali”, configurano un sostanziale nuovo rapporto di lavoro delineando così una nuova area professionale di “middle management” (Alias: Vice dirigenza, area professional, ecc.).
Tale valutazione perfettamente coincidente con quanto da noi descritto e valutato positivamente sin dall’introduzione della nuova figura professionale si scontra con le modalità con cui l’Agenzia ha inteso selezionare i funzionari e regolamentare l’istituto. Tale vulnus, così come preventivato da UILPA Entrate, sta per essere investito dalle decisioni dei giudici che presto o tardi sanciranno la generalizzata censura degli incarichi oggi in essere in quanto, fra l’altro, non fondati su “procedure concorsuali”.
Purtroppo, ancora una volta, non è stata compresa (o forse il vizio dell’autoreferenzialità è ancora dominante in Agenzia) la costruttiva proposta che come UILPA avevamo fatto, a tempo debito, di regolamentare per via contrattuale tutti gli enormi vuoti che la norma istitutiva delle P.O.S. ha lasciato in materia di declaratoria professionale, funzioni e responsabilità, collocazione nell’ambito dell’ordinamento professionale, riconoscimento economico e premialità, specifici e trasparenti criteri di selezione, ecc..
Proposte che, oltre a poterne definire la corretta disciplina giuridica-contrattuale, avrebbero consentito a che le P.O.S. fossero una vera opportunità di crescita economica e professionale per i lavoratori del fisco nonché realizzare una valida ed efficiente architettura organizzativa dei nostri Uffici anziché sopperire come “ripiego” alle criticità sopravvenute (rispetto all’introduzione delle P.O.S.) con la nota sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale.
Renato Cavallaro
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Nota al Direttore del Personale