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Responsabile del Procedimento
e
Responsabilità Professionale
UILPA Entrate notifica i ricorsi all’Agenzia contro le disposizioni di servizio e sollecita l’intervento dell’Audit nei confronti della dirigenza Regionale e Provinciale!
UILPA Impugna su Resple Procedimento
L’avevamo preannunciato e lo abbiamo fatto!
In assenza di un riscontro alle nostre precedenti note abbiamo impugnato, con ricorsi “pilota”, alcune disposizioni di servizio emanate in materia di “Responsabile del procedimento” che riteniamo illegittime.
Valutiamo insufficiente, infatti, che alcuni Direttori Regionali, ai tavoli di confronto, abbiano rappresentato di “essere in attesa di superiori indicazioni…”. Appare pretestuoso e non pertinente alle elevate funzioni che svolgono non assumersi quelle che sono le responsabilità derivanti dalla corretta applicazione di una norma come la legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo. Il fatto che, fra l’altro, lo facciano in modo diversificato tra le varie strutture dell’Agenzia risulta essere un’aggravante delle erronee scelte amministrative effettuate, probabilmente, per una sorta di “deresponsabilizzazione a cascata” a detrimento dei singoli funzionari.
Risulta sempre più inaccettabile, quindi, l’illegittimo aggravio di responsabilità professionale del singolo lavoratore che viene individuato, da disposizioni di servizio, quale responsabile del procedimento senza che ad esso vengano o possano essere assegnati i relativi pieni poteri istruttori previsti dalla L. n. 241/90. Spesso è preclusa anche la possibilità di chiedere direttamente ad altri uffici e strutture dell’Agenzia dati, atti o altre informazioni o poter utilizzare pienamente gli strumenti di lavoro compreso il semplice accesso ad internet ma comunque si viene designati quali responsabili del procedimento.
Ecco perché, ad esempio, presso la Direzione Provinciale di Verona, abbiamo impugnato le disposizioni di servizio che, fra l’altro, aggravano la responsabilità del singolo funzionario in quanto impongono la “non tracciabilità” delle proposte istruttorie al superiore responsabile dell’ufficio il quale può modificarle (così come correttamente è nei suoi poteri) ma che di queste modifiche è imposto di non lasciare traccia nel sistema documentale, rispetto alle proposte del funzionario…
Altri casi similari sono oggetto di nuove nostre impugnazioni e non ci fermeremo finché l’Agenzia non ci fornirà un adeguato riscontro o finché i giudici statuiranno in materia!!
Medio tempore abbiamo ritenuto opportuno sollecitare nuovamente i poteri della Direzione Centrale Audit derivante dall’obbligo di controllo previsto ai sensi del c. 3, dell’art. 5 del D.Lgs. n.165/2001[1] affinché possa essere verificata la correttezza e la legittimità dell’operato della dirigenza di vertice regionale e provinciale là dove permane nell’applicare erroneamente la previsione normativa.
In questo senso abbiamo inviato l’allegata nota, che invitiamo a prenderne visione, in cui richiamiamo gli stessi “strumenti” che l’Agenzia ha inteso introdurre quali il whistleblowing (denuncia anonima) senza, però, la necessità di nasconderci dietro l’anonimato.
Se l’Agenzia ha inteso introdurre, con la direttiva n. 27201/2015, l’istituto del whistleblowing anche come strumento di segnalazione per i casi di “cattiva amministrazione”, eccone uno di tutta evidenza a cui l’Audit ed il Responsabile Nazionale per la prevenzione della corruzione possono dedicarsi!
E’ tempo, quindi, che l’Audit assicuri il controllo della legittimità degli atti dirigenziali e dei processi, ai vari livelli di governance, della nostra amministrazione senza necessariamente concentrare tutte le proprie attività sull’ultimo atto che ne deriva da questi processi e sul singolo funzionario che, di fatto, costituisce l’incolpevole “esecutore finale”.
UILPA Entrate: concretamente a tutela dei lavoratori del fisco!
Roma, 3 giugno 2016 Renato Cavallaro
Alcuni documenti collegati:
[1]Articolo 5, comma 3 del d.lgs.: n. 165/2001: “…Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all’articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l’adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l’adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.”