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P.O. ex artt. 17-18 CCNI
Art. 42 bis mobilità per figlio minore 3 anni
P.O. artt. 17-18 CCNI.
Con la riunione del 30 novembre si è ritornati a parlare, in concreto, dell’ampliamento delle posizioni organizzative ex artt. 17 e 18 anche per le attività “area Territorio”.
La proposta presentata dall’Agenzia, però, appare di modesta prospettiva in quanto sarebbe intenzionata a chiedere una serie di progressivi accordi che possano finanziare, con risorse “certe e stabili” (diversamente utilizzabili per le progressioni economiche) pressoché esclusivamente a carico del fondo dei lavoratori, l’ampliamento delle P.O. prima ad alcune figure professionali di Coordinamento e Responsabilità e successivamente, immaginiamo con ulteriori accordi, ad altre.
Come UILPA Entrate abbiamo proposto, così come già fatto sin dal 2013 con lungimiranza purtroppo non recepita in questi anni dalle altre parti al tavolo di contrattazione, la necessità di definire un unico accordo, che superi anche quello del 2010 (per l’area Entrate) attualmente prorogato unilateralmente dall’Agenzia, attraverso il quale potranno essere ridefinite tutte le necessarie figure di responsabilità e coordinamento necessarie all’Agenzia delle Entrate così come oggi unificata (Entrate e Territorio). Regole trasparenti e condivise e con l’utilizzo di risorse variabili del fondo, così come previsto dal nostro vigente Contratto nazionale, che garantiscono comunque la continuità di pagamento delle dovute indennità e al contempo “liberino” le risorse “certe e stabili”, diversamente utilizzabili per le progressioni economiche.
Tutte le OO.SS., con motivazioni in alcuni casi condivise in altre diversificate, non hanno accolto l’iniziale proposta dell’Agenzia e si è quindi reso necessario un aggiornamento dell’incontro già fissato al 10 dicembre p.v..
Mobilità temporanea ai sensi dell’art. 42 bis D.lgs. n. 151/2001.
Sempre nel corso della riunione del 30 novembre, con soddisfazione, apprendiamo dal Capo del Personale dott.ssa Calabrò che, in attesa di una più approfondita valutazione dell’attuale dettato normativo ai sensi dell’art. 42 bis, l’Agenzia sta provvedendo all’accoglimeto di tutte le istanze così come da noi della UILPA Entrate sostenuto con l’allegata nota inviata lo scorso 31 agosto all’Amministrazione. Seguiremo con attenzione la problematica fiduciosi che la novella normativa non può che confermare la nostra tesi sul necessario diffuso accoglimento dell’istituto previsto a primaria tutela del bambino in tenerissima età ed il suo diritto a godere della contemporanea presenza di entrambi i genitori.
Roma, 1 dicembre 2015
Il Coordinamento Nazionale